consorzio di bonifica basso piave, sede di san donà di piave, provincia di venezia.
consorzio di bonifica di s. donà di piave

Consorzio di Bonifica Basso Piave
30027 - San Donà di Piave (Ve) - Italy
Piazza Indipendenza, 25
Codice Fiscale: 84000350276

telefono consorzio di bonificaTel. 0421-596611
fax bonifica san dona di piaveFax. 0421-596659
email consorzio di bonificaIndirizzo E-mail

Apertura al pubblico:
Lunedì - Mercoledì:
dalle 8.15 alle 12.00
Venerdì:
dalle 14.45 alle 17.00
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struttura, uffici e servizi del consorzio di bonifica basso piave

Affinchè il territorio risulti effettivamente salubre dal punto di vista idraulico è necessario che i fossi e i capifosso privati che adducono le acque dai fondi privati ai canali consorziali, una volta realizzati, siano continuamente mantenuti in efficienza mediante il periodico sfalcio della vegetazione infestante e il riescavo del fondo qunado necessario.

manutenzione opere privateManutenzione opere private L.R. 13.1.1976.
Legge Regionale 13 gennaio 1976 n.3

(Art.22)
"Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno lìobbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione."

(Art.23)
"Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.
Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.
La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di Bonifica.
Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza regionale.
I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dalla Giunta Regionale."


all'art. 22, rende obbligatorie per i consorziati l'esecuzione e la manutenzione delle opere minori di scolo private particolari e comuni a più fondi. Qualora i consorziati non siano in grado di provvedere direttamente alle opere necessarie, ai sensi dell'articolo 23, deve provvedere il consorzio su richiesta di almeno uno degli interessati. Pertanto se un proprietario non riesce a risolvere i problemi di scolo autonomamente può chiedere, a mezzo richiesta scritta, (allegato ) l'intervento del Consorzio.

capofossoPDF per la richiesta scritta per il riescavo del capofosso.


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