Consorzio di Bonifica Basso Piave
30027 - San Donà di Piave (Ve) - Italy
Piazza Indipendenza, 25
Codice Fiscale: 84000350276
 Tel.
0421-596611
 Fax.
0421-596659
Indirizzo
E-mail
Apertura al pubblico:
Lunedì - Mercoledì:
dalle 8.15 alle 12.00
Venerdì:
dalle 14.45 alle 17.00 |


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Affinchè il territorio risulti effettivamente salubre dal
punto di vista idraulico è necessario che i fossi e i capifosso
privati che adducono le acque dai fondi privati ai canali consorziali,
una volta realizzati, siano continuamente mantenuti in efficienza
mediante il periodico sfalcio della vegetazione infestante e il
riescavo del fondo qunado necessario.
Legge Regionale 13 gennaio
1976 n.3
(Art.22)
"Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno lìobbligo
di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare
dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie
per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità
delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio
allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute
le opere di competenza dello Stato o della Regione."
(Art.23)
"Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori
di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve
provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati,
il Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli interessati
stessi.
Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
e indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale,
su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare
il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme
previste dal presente articolo.
La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni
a più fondi o relativi ad un solo fondo, è
effettuata dal Consorzio di Bonifica.
Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai
contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione
e l’esercizio delle opere di competenza regionale.
I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione
degli oneri sono approvati dalla Giunta Regionale."
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all'art. 22, rende obbligatorie per i consorziati l'esecuzione
e la manutenzione delle opere minori di scolo private particolari
e comuni a più fondi. Qualora i consorziati non siano in
grado di provvedere direttamente alle opere necessarie, ai sensi
dell'articolo 23, deve provvedere il consorzio su richiesta di
almeno uno degli interessati. Pertanto se un proprietario non
riesce a risolvere i problemi di scolo autonomamente può
chiedere, a mezzo richiesta scritta, (allegato ) l'intervento
del Consorzio.
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