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PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI SUI TRIBUTI
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Tel. 0421-596631
Tel. 0421-596608
Tel. 0421-596634
Fax 0421-596659
E-mail
Catasto
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Il
contribuente che ha venduto un immobile può comunicarlo
al catasto consorziale:
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È IMPORTANTE COMUNICARE le variazioni
di intestazione al Catasto consorziale mediante presentazione
di copia degli atti legali attestanti l’avvenuta variazione
del titolo di proprietà:
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1. ATTO NOTARILE (Compravendita, Donazione, Divisione,
Permuta, Modifica ragione sociale….);
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2. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (Morte del proprietario);
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3. CERTIFICATO DI MORTE IN CARTA SEMPLICE (Riunione
di usufrutto);
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4. DECRETO (Esproprio, usucapione, giudiziario,.….);
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e i relativi documenti di variazione presentati
all’Agenzia del Territorio:
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1. TIPO DI FRAZIONAMENTO O TIPO MAPPALE O ALTRO DOCUMENTO
CATASTALE COMPROVANTE LE VARIAZIONI DI CONSISTENZA DENUNCIATE
ALL’U.T.E. SEZIONE TERRENI E SEZIONE FABBRICATI.
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I DOCUMENTI PRODOTTI AL CATASTO CONSORZIALE
DEVONO SEMPRE ESSERE CORREDATI DI:
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1. CODICE FISCALE DEI CONTRIBUENTI;
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2. INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DEI PROPRIETARI.
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Chi
ha venduto un immobile ed è impossibilitato a reperire
l’atto di cessione potrà contattare il settore catasto
consorziale per richiedere la voltura.
Tutte
le ditte sono invitate a controllare negli avvisi di pagamento
ricevuti la superficie allibrata, l’intestazione, il codice
fiscale e l’indirizzo, provvedendo a segnalare le eventuali
difformità all’ufficio catasto consorziale ai fini
di tempestivo aggiornamento.
Quesiti
più frequenti:
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È possibile, a livello di avviso di pagamento,
dividere il contributo consortile per ciascun comproprietario
in base alle rispettive quote di proprietà per una
superficie di terreno in comune?
Tale suddivisione non è possibile in quanto il vigente
Piano di classifica individua come base per il riparto della
contribuenza le particelle catastali (mappali) allibrate
presso la sezione Terreni dell’Agenzia del Territorio
(ex Ufficio Tecnico Erariale). Nel caso di più unità
immobiliari urbane, insistenti su una o più particelle
catastali, costituenti il sedime coperto e scoperto del
fabbricato in comune, i relativi proprietari, in assenza
di un effettivo frazionamento delle rispettive quote di
superficie esclusiva di terreno, sono a tutti gli effetti
comproprietari dell'intera area indivisa, e formano quindi
una unica ditta. In quanto contitolari dello stesso bene,
sono tenuti in solido al pagamento dei tributi di competenza
dei predetti mappali, iscritti nell’avviso di pagamento,
emesso dal Consorzio e recapitato ad uno solo di essi, tramite
il competente Servizio di riscossione.
Resta comunque impregiudicato il diritto del contribuente
iscritto a ruolo di rivalersi sui comproprietari per quota
parte del contributo, proporzionalmente alle rispettive
quote di proprietà riportate nel titolo o millesimali
indicate nel regolamento condominiale o secondo quanto previsto
dal Codice Civile (Libro III, Capo II, del Condominio negli
edifici).
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Come individuare l’indirizzo in cui è
ubicato l’immobile oggetto di contribuenza consortile?
L’ubicazione dell’immobile oggetto di contributo
consortile è possibile consultando le mappe catastali
tenute presso il catasto consortile o l’Agenzia del
Territorio.
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Come attivare o disdire l’ordine di addebito
permanente (R.I.D.) degli avvisi di pagamento sul proprio
conto corrente bancario?
Vedesi pagina "Istruzioni
Pagamenti" |
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