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Catasto
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Per assicurare il funzionamento permanente delle opere di bonifica
che provvedono al prosciugamento del comprensorio nonché
all’irrigazione, il Consorzio sostiene annualmente le spese
per il loro esercizio, manutenzione e conservazione, oltre alle
spese generali inerenti all’attività dell'Ente.
Per far fronte ad esse si avvale del potere conferitogli di imporre
contributi ai proprietari consorziati, secondo la normativa fondamentale
costituita dall’art.10 del R.D. 13.2.1933 n.215, integralmente
recepita nella Legge Regionale 13.1.19765 n.3 art.20; la quale
chiama a contribuire, sulla base di un piano di classifica, tutti
i proprietari degli immobili (terreni e fabbricati) del comprensorio
che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, la Regione,
le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza; e quindi
tanto i terreni a destinazione agricola, quanto quelli a destinazione
urbana o diversa.
La ripartizione degli oneri di bonifica viene fatta mediante la
predisposizione di un Piano di Classifica in conformità
ai criteri stabiliti dalla Regione Veneto che poi, quale Ente
superiore di controllo, valuta e approva il Piano stesso.
Il criteri del vigente Piano di classifica per il riparto degli
oneri consortili 3.9.2001, approvato con D.G.R. 30.11.2001 n.3254,
prevedono, per il contributo di bonifica, che il grado di beneficio
tratto dagli immobili (superficie di terreno) ricadenti nel comprensorio
di bonifica sia commisurato ai costi che le tipologie di suoli
determinano nel mantenimento ed esercizio delle opere pubbliche
di bonifica. In pratica il territorio è stato diviso in
aree con diverso livello di rilascio delle acque in eccesso e,
in base all’altimetria, con diversa richiesta di sollevamento
dell'acqua. In generale ad un terreno viene attribuito un contributo
tanto più elevato tanto più è grande la sua
superficie, è elevato il suo grado di impermeabilizzazione
ed è bassa la sua giacitura.
Il contributo irriguo, dovuto solo da terreni agricoli, ove applicato,
è proporzionale alla intensità della rete di distribuzione
e alla distanza del terreno dalla distributrice consorziale.
Il Piano è disponibile presso il Catasto consorziale, cui
anche per le vie brevi, possono essere segnalate difformità,
errori od osservazioni, che saranno prontamente esaminati.
Si rammenta che i contributi di bonifica, ai sensi dell’art.10,
co. 1, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico
delle imposte sui redditi) sono oneri deducibili dal reddito imponibile.
Normativa
che prevede la possibilita' d’impugnazione:
R.D. 08/05/1904 n. 368 art. 112 ed art.32 dello statuto consorziale,
per errori materiali e/o di duplicazione dell'iscrizione.
Termini
d’impugnazione:
Trenta giorni a decorrere dalla notifica della cartella (D.P.R.
24/11/1971 n. 1199).
Organo
al quale proporre ricorso:
Giunta del Consorzio.
Nota:
Per impugnative concernenti la sussistenza dell'obbligo contributivo,
il ricorso va proposto, ex art. 12 L. 448/2001, alla Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio entro 60 giorni
dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Per impugnative concernenti l'ammontare del contributo e quindi
i provvedimenti per la disciplina della determinazione della misura
del contributo il ricorso va proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini di legge.
In entrambi i casi è prevista la possibilità di
sospensiva.
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